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Analisi della psicopatia aziendale: l’insostenibilità del crimine

  • 11 lug 2022
  • Tempo di lettura: 13 min

Aggiornamento: 1 ago 2022

Figura 1: "American Psycho", lo psicopatico aziendale per eccellenza (credits: LIONSGATE)

1. Introduzione


Le imprese sono caratterizzate, per loro natura, dall’astrattezza, in quanto consistono in organizzazioni – più o meno complesse - di beni e persone che svolgono determinate attività economiche; esse vengono riconosciute come entità autonome sulla base di norme vigenti in un determinato contesto giuridico e, solo in tempi relativamente recenti, rappresentano un possibile oggetto di imputazione per la commissione di reati. Tale circostanza, unita alla sterminata possibilità di attività svolte al loro interno, fa sì che possano costituire non solamente il “bersaglio”, bensì anche il “mezzo” per il compimento di alcuni reati. A tal proposito, va ricordato che, qualora quel reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, la stessa potrebbe incorrere in un procedimento giudiziario ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tale normativa incardina, nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa sorta in capo a persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica per la commissione di reati, che possono aprire la porta a provvedimenti sanzionatori, temuti e temibili.


Alla base della “criminalizzazione” di determinate realtà aziendali e aziendaliste è possibile identificare due ordini di fattori. L’evoluzione e la progressiva espansione dei poteri delle corporations combinata alla “finanziarizzazione” dell’economia[1] avrebbero, infatti, determinato un mutamento di paradigma nel governo dell'impresa, votato non più alla sola produzione di beni, ma, soprattutto, all'aumento/creazione di valore per gli azionisti.


Ciò avrebbe portato, da un canto, a una “smaterializzazione” delle imprese con conseguente destrutturazione nonché flessibilizzazione interne e, dall'altro, a un'ulteriore crescita dell'importanza dei manager, chiamati a massimizzare il profitto, ovvero a moltiplicare il valore azionario delle proprie società, in tempi sempre più ristretti e fisiologicamente insostenibili. In tale scenario, l'impresa sarebbe sollecitata a comportamenti irresponsabili, dovendo pianificare la propria attività entro orizzonti a breve termine, fortemente influenzati dagli andamenti del mercato azionario, rispetto ai quali è chiamata a reagire in modo efficace e repentino. È ampiamente dimostrabile come il verificarsi di determinate condizioni possa portare a prendere scelte che contrastano non solo con le norme vigenti nei Paesi in cui le organizzazioni operano, ma anche con principi di natura etica, contribuendo su larga scala ad aggravare le drammatiche crisi climatiche e sociali che pervadono inesorabilmente il pianeta.


L’assunto di base è quasi banale ed è riconducibile alle dinamiche del “branco” la cui pericolosità, in un’ottica olistica, è la somma risultante da anonimato e altri fattori quali i sentimenti negativi dei componenti del gruppo, come frustrazione, rabbia, ambizione, risentimento, che possono scatenare ed esacerbare i comportamenti devianti; inoltre, in un gruppo la responsabilità è vissuta come condivisa e questo fa diminuire sensibilmente la paura e il senso di colpa che il singolo potrebbe provare in relazione a un'azione delittuosa.


2. Corporate psychopaths: origine e profilazione


Il descritto passaggio da un capitalismo manageriale produttivista a uno azionario rappresenta un risultato particolarmente incentivante per i comportamenti “strutturalmente” azzardati. Tale transizione, infatti, sembrerebbe aver favorito, tra le altre cose, l'ascesa dei “corporate psychopaths”, definiti come soggetti irresponsabili al vertice di imprese “tendenzialmente” irresponsabili[2].


La relazione, dunque, tra l'entità astratta delle corporations e la componente umana della leadership societaria rimanderebbe al medesimo campo, quello della “psicopatia”, nella sua accezione più squisitamente clinica, quale incapacità di provare rimorso, senso di colpa o empatia nei confronti delle vittime. Una condizione che porterebbe a una spontanea ritrosia al rispetto di regole esterne, siano queste norme etiche, sociali o più strettamente di legge. Le grandi corporations possono costituire, così, un ambiente naturalmente favorevole per lo sviluppo professionale di simili individui: solitamente iper-qualificati, con aspetti della personalità (capacità di affascinare, abilità nell'eloquio) agevolmente spendibili durante i colloqui di lavoro, e con tratti comportamentali facilmente considerabili come sintomatici di una predisposizione alla leadership[3].


A ciò si aggiunga una questione molto delicata, più volte affrontata in ambito tanto sociologico quanto psicoanalitico: quella delle de-individualizzazione[4]. Lo “psicopatico aziendale” è maggiormente teso a commettere determinate azioni illecite e immorali perché sa, o pensa, di agire non in quanto individuo, ma in nome e per conto dell’azienda per cui lavora o che dirige. In tal caso, la de-individualizzazione genera a sua volta un’auto-deresponsabilizzazione del soggetto, il cui modo di agire, se non correttamente rilevato e arginato, può contaminare ogni ambito dell’organizzazione fino a compromettere in modo serio le garanzie di una sana e prudente gestione, talvolta accettando consapevolmente derive delittuose. Ecco, l’opposto di come viene gestita socialmente la “giornata storta” che vive il personaggio di Michael Douglas nel capolavoro di Joel Schumacher “Un giorni di ordinaria follia”. Quel film ci ha insegnato che psicopatico aziendale, ondata di caldo estivo e traffico sono addendi da non sommare.

Figura 2: Michael Dougla in "Un giorno di ordinaria follia" (credits: WARNER BROS)

Metodo diagnostico


Un insieme di caratteristiche elaborate nella PCL-R (la cd. Psychopathy Cheklist Revised) consente di tracciare il profilo degli psicopatici all’interno delle aziende: si tratta di individui dotati di grande fascino e di un'estrema considerazione di sé stessi, bugiardi patologici, abili manipolatori, capaci di agire in modo freddo e calcolatore, sprovvisti di empatia e incapaci di provare senso di colpa così come di assumersi le responsabilità delle proprie condotte.


Questa descrizione è stata ripresa e integrata da Boddy, che ha coniato l'espressione “corporate psychopaths” ed elaborato uno specifico strumento deputato a identificarli: la Psychopathy Measure-Management Research Version (PM-MRV)[5].


3. L’alienazione: è più semplice immedesimarsi con lo psicopatico aziendale?


Ora, se c’è una cosa che mette in relazione queste personalità devianti e i lavoratori per bene, è l’alienazione. Più o meno consciamente, più o meno passivamente la carriera lavorativa di ciascuno può condurre a parentesi più o meno lunghe di alienazione. Una condizione di malessere in grado di detonare in una feroce critica del “sistema” e/o in una nichilista autocritica.


Una condizione così diffusa di esercitare, paradossalmente, un fascino sull’opinione pubblica - tale da generare un archetipo all’interno della cultura popolare - è stata addirittura capace di ispirare la cinematografia di successo. Tra le fila dei “criminali affascinanti”, cari soprattutto alla tradizione statunitense, ne citiamo due su tutti: Jason Bateman, di “American Psycho” e Tyler Durden, di “Fight Club”. Interpretati rispettivamente da Christian Bale e Brad Pitt sono, a tutti gli effetti, psicopatici aziendali. Sono particolarmente affascinanti, sono completamente dissociati rispetto al proprio contesto lavorativo e commettono (o immaginano di farlo) gran parte dei reati di cui abbiamo trattato. Sì, nel caso di Tyler anche finanziamento del terrorismo.

Figura 3 "Fight Club" quando la psicopatia aziendale diventa un manifesto generazionale (credits: LINSON FILMS)

Ciò nonostante, tanto le pellicole a loro dedicate quanto i best seller di Bret Easton Ellis e Chuck Palahniuk hanno marchiato a fuoco i due personaggi nell’immaginario collettivo. Una circostanza che permette di svolgere una considerazione importante.


La fascinazione per lo “psicopatico aziendale” rischia pericolosamente di decaffeinare il giudizio sulla sua condotta criminale o deviante. Una visione superficiale, radicatasi anche grazie all’elevata possibilità di immedesimazione rappresentata da un “lavoro d’ufficio”, rispetto a quello del mercenario, del gangster o dell’ancora più celebre serial killer. Figure che, tanto nella cronaca quanto all’interno di opere di fantasia, commettono reati di ben più immediata e facile percezione.


4. Approccio al Rischio e Criteri ESG


Il concetto di rischio è fisiologicamente legato all'attività di impresa, in quanto intimamente connesso alla vocazione a intraprendere e quindi a creare, nonché alla aleatorietà degli eventi riferiti al contesto, all’ambiente e al mercato nei quali l’impresa stessa opera. Una delle principali fonti del rischio è individuabile nella discordanza e nel non allineamento tra l’ambiente «esterno», inteso in senso lato, in cui opera l’impresa e il suo assetto organizzativo.


Il caso Bonatti e la colpa organizzativa


Emblematico dell’importanza di una corretta valutazione dei rischi operativi è il caso Bonatti, dal nome dell’azienda italiana che è stata protagonista della vicenda giudiziaria. Nel 2015, infatti, quattro dipendenti dell’impresa furono rapiti durante una trasferta di lavoro nella filiale libica, via mare dalla Tunisia, e due di questi uccisi a seguito di una sparatoria. Per quanto gli esecutori tanto del rapimento quanto dell’omicidio fossero soggetti terzi alla Bonatti, la sentenza finale ha dichiarato colpevoli alcuni dei vertici aziendali in quanto responsabili di non aver messo in atto tutte le misure necessarie per evitare il fatto[6]. Questi erano perfettamente a conoscenza della pericolosità del viaggio via mare e avevano ricevuto un inequivocabile invito a non autorizzare quel trasferimento. Nel caso in questione, si è proceduto in termini tecnici all’istituto di “cooperazione colposa in delitto non colposo”[7]. La natura colposa viene proprio spiegata dall’inadempienza dell’azienda ad assicurare la sicurezza del proprio personale, o perlomeno a ridurre il rischio di fatti avversi nei suoi confronti, soprattutto durante un viaggio in un Paese estero e non soggetto alla medesima giurisdizione della società[8].


La Responsabilità Sociale d’Impresa


All’interno del più ampio concetto di valutazione e gestione del rischio si inserisce si inserisce la c.d. Responsabilità Sociale d’Impresa (“RSI”), che consiste nell’integrazione - ben oltre gli obblighi di legge e su base volontaria da parte delle imprese - delle preoccupazioni sociali e ambientali che emergono nell’esercizio dell’attività e nei rapporti commerciali con le parti interessate. Gli indicatori ESG sono una serie di fattori che vengono utilizzati per valutare un’azienda sia sul piano del suo impegno ambientale (Environment), che del suo approccio nei confronti della comunità e con i dipendenti (Social), adottando prassi di buona e trasparenza e gestione dell’azienda (Governance).


La RSI si caratterizza per l’attenzione dell’impresa, nello svolgimento delle proprie attività, a soddisfare attese sociali e ambientali di portatori di interessi ulteriori rispetto all’ente medesimo, andando oltre il semplice approccio al rischio, al fine di favorire decisioni proattive nei confronti del benessere dell’ambiente interno ed esterno all’organizzazione. La RSI appartiene quindi a una dimensione diversa rispetto a quella nella quale si è sviluppato il sopracitato D. Lgs 231/2001. Tuttavia, l’ecosistema normativo e politico-finanziario, la società civile ed i consumatori tendono a sollecitare le imprese – in maniera sempre più esplicita – a un ripensamento dei propri modelli di business in ottica di sostenibilità.


Un 231 più sostenibile


A riguardo, sono individuabili molteplici sinergie e convergenze tra la normativa del D.Lgs. 231/2001 e le esigenze di sostenibilità, potendo ipotizzare che il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo regolamentato dal D.Lgs. 231/2001 (“Modello 231”) rappresenti un framework aziendale di alto livello per valorizzare i presidi individuati anche nell’orizzonte ESG.


Com’è noto, i Modelli 231 sono strumenti di compliance normativa volti a mitigare il rischio di commissione di reati da parte di soggetti che agiscono per conto degli enti. Nei termini precisati dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, essi permettono alle imprese di essere sollevate dalla responsabilità 231 nel caso di commissione di reati-presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.


Alla funzione “difensiva” appena descritta è però necessario accostare una funzione “proattiva” rispetto ai fattori ESG, stante la convergenza tra molti dei Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli interessi generali tutelati dal D.Lgs. 231/2001 (a tal proposito si veda Fattori ESG e Modelli 231: prospettive convergenti (digital4.biz)).


5. Il finanziamento del terrorismo


Qualora si pensi che la psicopatia aziendale possa riguardare esclusivamente frodi finanziarie, spionaggio industriale, mobbing o eventuali concorrenze sleali, bisognerebbe conoscere allora un caso inserito in un contesto a noi assai vicino: la Francia. Il reato contestato? Tra gli altri, quello di finanziamento al terrorismo a seguito di affari economici col cosiddetto Stato Islamico. Considerando la deinvidividualizzazione dell’impresa, la geolocalizzazione e dunque la complessità di definire quale giurisdizione sia chiamata a decidere il caso, le sfide per costituire una giurisprudenza univoca e definita sono molte. Tuttavia, l’impressione è che si sia dato avvio a un percorso orientato a colmare i vacuum normativi in merito alla cosiddetta Responsabilità Sociale d’Impresa.

Figura 4 Non ci siamo dimenticati di lui, rispetto gli altri psicopatici del cinema, però, il Gordon Gekko del “Wall Street” di Oliver Stone risulta troppo "affascinante" per fornire un utile spunto critico (credits:20th CENTURY FOX/DISNEY)

Il caso Lafarge


Per analizzare il primo caso, occorre spostarsi in Siria, precisamente a Raqqa[9]. Nel 2007, la compagnia francese Lafarge (oggi franco-svizzera e conosciuta come Lafarge-Holcim), agendo tramite la propria filiale siriana - la Lafarge Cement Syria - acquistò infatti un impianto per la produzione di cemento, avviando così una solida attività industriale nell’area[10]. Di lì a qualche anno, il Paese divenne teatro di una guerra civile, poi per procura, nonché bacino di un nuovo fenomeno jihadista che ha fatto della Siria la propria casa, e di Raqqa la propria capitale. L’azienda francese chiuse la propria filiale nel 2014, ben sette anni dopo l’avvio delle proprie attività nell’area. Ma cosa accadde in quell’arco di tempo, e soprattutto negli ultimi tre anni?


Fatti


La presenza e l’influenza dell’ISIS nell’area era già conosciuta all’epoca dei fatti (2011-2014). Un’attività economica inconsapevolmente connivente con l’organizzazione jihadista era (senza mezzi termini) impossibile. Da qui l’accusa mossa da Sherpa, dallo European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR) e da diversi dipendenti locali della filiale siriana. Mentre tutte le aziende abbandonavano il Paese per i seri ed evidenti rischi di sicurezza per il proprio personale, il gruppo Lafarge siglò degli accordi per gli acquisti di materie prime come petrolio e pozzolana, ma anche per l’accesso autorizzato dei vari operai e addetti al lavoro ai vari posti di blocco. L’azione relativamente indisturbata durò pochi anni, in quanto la stessa ISIS condusse un attacco contro l’impianto di Raqqa, dimostrando la scarsa messa in sicurezza dello stabilimento e del personale interno. Al termine di sette lunghi anni, l’allora compagnia francese non solo dovette ritirarsi dal Paese, ma dovette affrontare uno dei primi casi giuridici di compagnia aziendale. Data la consapevolezza circa le attività condotte dallo Stato Islamico in territorio siriano in quegli anni, il gruppo Lafarge è stato infatti accusato di molteplici crimini, molti dei quali di comprensione non immediata. Stando al Codice Penale francese, il primo capo di accusa è quello di finanziamento di un'impresa terroristica (art. 421-2-2). A seguire, quello di complicità in crimini di guerra (Art. 461-2s), complicità in crimini contro l'umanità (Art. 212-1s.), messa in pericolo deliberata di persone (art. 223-1), sfruttamento del lavoro, condizioni di lavoro non dignitose e lavoro forzato (Art. 225-13, 225-14-1 e 225-14-2): soprattutto nei confronti dipendenti siriani.[11] Riguardo questi ultimi, va aggiunto peraltro che nessun risarcimento è stato fornito ai lavoratori resi vittime di rapimento, dopo il loro rilascio.


La Corte di Appello francese ha respinto le accuse mosse al gruppo, eccezion fatta per quella relativa alla messa in pericolo dei dipendenti, per cui la compagnia Lafarge è stata ritenuta rea di “atti positivi di complicità”.[12] Per quanto riguarda gli altri capi di accusa, a seguito di ricorso da parte di Sherpa, ECCHR e alcuni lavoratori siriani, la Corte Suprema ha ripreso in mano il caso. Per quanto sia impossibile predire il verdetto finale, lungi dunque dal riconoscere la piena colpevolezza del gruppo, di fatto si riconosce una prima apertura del diritto penale all’attribuzione di certi reati penali per le persone giuridiche.


Le accuse in dettaglio


In giurisprudenza, le accuse contro persone giuridiche (o gli enti in generale) non implicano necessariamente la consapevolezza della commissione di un illecito, essendo sufficiente la responsabilità di aver favorito, anche inconsapevolmente e per carenza di controlli, quest’ultimo. Da qui l’imputazione di atto di complicità e favoreggiamento, stabilita dalla Corte d’Appello francese. Non è necessario che il complice conosca l'esatto crimine che si intende commettere, ma solo che la sua condotta possa, in qualche modo, facilitare o favorire l'attività criminale. Non occorre che il complice (in questo caso il gruppo Lafarge) sposi l’ideologia terroristica e l’azione violenta e criminale, ma che sia in parte consapevole del rischio che la sua attività possa in qualche modo apportare un vantaggio al soggetto che compie il crimine. Subentrano dunque gli elementi della mens rea e del dolus generalis[13].


6. Conclusioni


Nel 1932 Lionel Robbins definì la disciplina economica come “scienza della scelta”, affermando che: «l’economia è la scienza che studia il comportamento umano come una relazione tra fini dati e mezzi scarsi che hanno usi alternativi». L’azienda si mostra come un sistema vitale in un contesto in cui ambisce a sopravvivere. La sopravvivenza viene a essere attuata conservando condizioni di equilibrio sistemico con il contesto circostante; la dinamica esistenziale del sistema vitale è caratterizzata da emergenze che tendono a pregiudicarne l’equilibrio; il recupero delle condizioni di equilibrio si configura come esigenza di trovare soluzioni ai problemi emergenti (alle conseguenze di eventi destabilizzanti); l’organo di governo del sistema vitale è chiamato a trovare soluzioni ai problemi. È fondamentale che esistano delle figure professionali qualificabili come “profiler aziendali” che sappiano leggere tratti di “psicopatia” non solamente all’interno di figure apicali, bensì anche quella che – per “contagio” - colpisce l’organizzazione nel suo complesso (una sorta di “psicopatia organizzativa”), al fine di individuare falle che, per varia causa o natura, possano favorire comportamenti criminogeni e irresponsabili in favore del profitto o secondo logiche d’opportunità, trascurando ogni aspetto etico. I casi descritti che hanno coinvolto Lafarge e Bonatti sono l’emblema di come un insieme di scelte gestionali errate possa dar luogo a conseguenze estreme dal punto di vista della violazione delle norme e della mancata preservazione della sicurezza dei dipendenti ovvero della collettività intera.


Assume un rilievo centrale, quindi, la gestione del rischio, cioè il processo mediante il quale si stima e si misura il rischio e si stabiliscono delle strategie per governarlo. A tal riguardo, l’Enterprise Risk Management (ERM) rappresenta un'evoluzione del Risk Management. Si tratta di una gestione globale dei rischi aziendali, pensata per superare le visioni settoriali e cogliere una correlazione tra rischi diversa; tali sistemi permettono di aumentare il grado di efficienza del controllo di gestione, riducendo le perdite causate da eventi aleatori, attraverso l’ottimizzazione dell’impiego di risorse interne e l’aumento della conoscenza delle minacce/opportunità presenti nel mercato.


Perseguendo tale logica, l’integrazione dei fattori ESG nell’ambito della gestione dell’impresa può contribuire a tutelare, non solo i dipendenti ma anche l’intera collettività, da potenziali derive dannose causate da una gestione finalizzata al mero profitto, avvalendosi anche di strumenti organizzativi nati per finalità diverse ma di facile adeguamento - come i Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e l’intero sistema normativo interno – nonché adottando un approccio di compliance proattiva che percepisca anticipatamente i problemi, le tendenze o i cambiamenti futuri, al fine di pianificare le azioni opportune in tempo.

(scarica l'analisi)

Note

[1] Da intendersi come il predominio delle transazioni di carattere puramente finanziario – attinenti alla vendita di titoli azionari o obbligazionari, o altri prodotti finanziari – sugli scambi commerciali che rientrano nell'economia reale. [2] M. COLACURCI, La Compliance d'impresa alla prova dei ‘corporate psychopaths', THE ‘CORPORATE PSYCHOPATHS': A TEST CASE FOR CORPORATE COMPLIANCE? in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc. 2, 2019, pp. 491 ss. [3] P. BABIAK - M.E. O'TOOLE, The Corporate Psychopath in 81 FBI L. Enforcement Bull., 2012, pp. 7 ss. [4] P. ZIMBARDO, L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa?, Raffaello Cortina Editore, 2008. [5] C.R. BODDY, Corporate Psychopaths. Organisational Destroyers, Palgrave Mac Millan, Houndmill, 2011. [6] “Italiani rapiti in Libia, condannati i vertici della Bonatti: un anno e dieci mesi per “cooperazione colposa nel delitto doloso”, in Il Fatto Quotidiano, 22 gennaio 2019. https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/22/italiani-rapiti-in-libia-condannati-i-vertici-della-bonatti-un-anno-e-dieci-mesi-per-cooperazione-colposa-nel-delitto-doloso/4915327/. [7] R. JUVARA, “Tutela dei lavoratori all’estero: dalla sentenza Bonatti un nuovo fronte per la security aziendale”, in Securindex, ESSECOME editore, Aprile 2019. https://www.securindex.com/downloads/10e81c12d787e142bd7e5ad1bb28e326.pdf. [8] Ibidem. [9] B. SEQUEIRA, “The Lafarge case: tackling corporate impunity in the battlefield”, in Revista Electrónica de Direito, Outubro 2021, N°3 (Vol. 26), pp. 86-107. [10] A. MERLO, “Crimini contro l’umanità in Siria, il gruppo Lafarge rischia grosso”, in Il Manifesto, 9 settembre 2021. https://ilmanifesto.it/crimini-contro-lumanita-in-siria-il-gruppo-lafarge-rischia-grosso. [11] Lafarge in Syria: accusations of complicity in war crimes and crimes against humanity, European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Case Report, Novembre 2016. [12] B. SEQUEIRA, “The Lafarge case: tackling corporate impunity in the battlefield”, in Revista Electrónica de Direito, Outubro 2021, N°3 (Vol. 26), (pp. 86-107), p. 101. [13] Ivi, p. 100.


Bibliografia

  • B. SEQUEIRA, “The Lafarge case: tackling corporate impunity in the battlefield”, in Revista Electrónica de Direito, Outubro 2021, N°3 (Vol. 26).

  • C.R. BODDY, Corporate Psychopaths. Organisational Destroyers, Palgrave Mac Millan, Houndmill, 2011.

  • Lafarge in Syria: accusations of complicity in war crimes and crimes against humanity, European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Case Report, Novembre 2016.

  • M. COLACURCI, La Compliance d'impresa alla prova dei ‘corporate psychopaths', THE ‘CORPORATE PSYCHOPATHS': A TEST CASE FOR CORPORATE COMPLIANCE? in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc. 2, 2019.

  • P. BABIAK - M.E. O'TOOLE, The Corporate Psychopath in 81 FBI L. Enforcement Bull., 2012.

Sitografia

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