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Il crimine di stupro nel contesto dell’invasione in Ucraina da parte della Russia

Aggiornamento: 6 mar 2023

Fig. 1 Una donna sventola la bandiera dell’Ucraina. Fonte: Getty Images.

1. Introduzione


Lo stupro come arma di guerra è un noto elemento strutturale della violenza dei conflitti armati. Quando è motivato da obiettivi politici, militari ed economici per ottenere il controllo di un territorio o di risorse rientra nella nozione di ‘Conflict-Related Sexual Violence’ (CRSV) [1], cioè come fatto di violenza sessuale che svilisce un popolo ed infligge traumi ed umiliazioni nei confronti dei civili, specialmente donne e ragazze, nel contesto di una guerra. L’invasione dell’Ucraina ha purtroppo messo ancor più in evidenza questo collegamento tra conflitti armati e violenza di genere, date le numerose segnalazioni di crimini di natura sessuale commessi ai danni delle donne e delle ragazze che si trovano in quelle zone di conflitto, e gli artefici sono i soldati russi, ma non solo [2]. Si tratta di un banco di prova per il sistema penale internazionale e per la sua relativa Corte, che si è già attivata per non creare un grave precedente di impunità. Le riflessioni che seguono cercano di fare una panoramica dell’azione penale (e non solo) intrapresa a livello internazionale. Si auspica che tale operato possa realizzare un meccanismo virtuoso che nasca sulla scia di esperienze precedenti e che si incorpori nel sistema giurisdizionale internazionale. La Corte Penale Internazionale (CPI) ha infatti aperto le indagini sui crimini di guerra nel contesto dell’invasione russa in Ucraina il 2 marzo scorso. Non mancano le criticità in merito all’approccio adottato dalla Corte e si rende necessario fare delle riflessioni riguardo il potenziale impatto sui procedimenti giudiziali, avente ad oggetto i crimini di natura sessuale dell’esercito russo ma non solo, che potrebbero scaturire.


2. Stupro, conflitti armati e la situazione in Ucraina


L’esercito russo si è reso protagonista di numerose atrocità nei confronti dei civili [3] fin dall’inizio dell’invasione. L’eccidio di Bucha, ricostruito da reportage del New York Times, testimonianze ed intercettazioni telefoniche, ha focalizzato l’attenzione anche sui crimini di natura sessuale perpetrati dai militari russi, che profilano l’ipotesi di crimini internazionali. La violenza endemica dei conflitti armati mette a rischio già di per sé la popolazione civile, ma in particolare esacerba la condizione di estrema vulnerabilità in cui si trovano le donne, che sono costrette a scappare e a prendere decisioni immediate sotto la pressione delle bombe, con in mano scarse informazioni e in condizioni di forte insicurezza, andando incontro ad altri rischi collegati al loro genere: le donne sono molto spesso il target di stupri e vittime degli obiettivi strategico-militari della parte avversa del conflitto. Il caso ucraino non è stato diverso, lo stupro è stato utilizzato come arma di guerra e si è presentato in maniera sistematica e ripetuta, con azioni frequenti che includono uccisioni, sequestri e deportazioni su larga scala, come delineato in un Rapporto dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Lo stupro (anche come strumento di guerra) costituisce una violazione del diritto internazionale umanitario, in quanto ipotesi di condotta criminosa che può essere fatta rientrare all’interno dei Core Crimes (ovvero genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione) di competenza della CPI.

3. L’escalation dei crimini sessuali: la denuncia


La strategia aberrante dello stupro come strumento atto a ledere la dignità umana e a offendere la popolazione civile, colpisce molto spesso donne ma non solo[4]. Nel caso dell’Ucraina, vi è stato un generale e cospicuo aumento delle denunce da parte della popolazione in merito alle aggressioni sessuali da parte dei soldati russi. La denuncia del Procuratore Generale di Kiev Andriy Kostin, che riguarda sia donne che uomini, sottolinea che tali violenze avvengono talvolta anche davanti ai parenti e ai bambini. Gli stupri sono ordinati o per lo meno sostenuti dai comandanti russi. Tali affermazioni sono state anche avallate dal Direttore di Human Rights Watch (HRW) che ha sottolineato come tali atrocità vengano addirittura elogiate. La giurisprudenza dei Tribunali ad hoc e della CPI ha contribuito al passaggio concettuale e di qualificazione giuridica dello stupro da arma di guerra (inteso quindi come modalità, ovviamente illecita, di condotta delle ostilità) a crimine di guerra (ovvero violazione grave delle norme che disciplinano i conflitti armati) [5] e poi anche a crimine contro l’umanità (ovvero atti specificamente elencati dall’art. 7 dello Statuto di Roma, fra cui lo stupro per l’appunto, commessi nell’ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco), come già trattato nel numero di aprile 2022 dell’Orizzonte degli Eventi. Le violazioni sopra riportaterientrano pienamente nelle categorie giuridiche dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, le quali si ritrovano a coesistere alla luce della molteplicità di atti riportati.


4. Lo stupro tra crimine di guerra e crimine contro l’umanità nel contesto ucraino


I crimini di guerra riguardano la violazione di norme in leggi e trattati che disciplinano comportamenti da tenere in un conflitto e sanzionano la loro violazione, mentre i crimini contro l’umanità sono violenze contro un popolo o parte di esso che vengono percepite come un danno dall’intera collettività. I primi riguardano quindi atti compiuti esclusivamente in un conflitto bellico e ai danni di una popolazione nemica, i secondi possono anche verificarsi al di fuori di una guerra e indifferentemente dalla nazionalità della vittima. Inoltre, se un crimine di guerra può pienamente realizzarsi con la commissione anche di atti unici ed isolati, un crimine contro l’umanità richiede una molteplicità di condotte lesive. La natura di conflitti armati come quello ucraino permette facilmente il verificarsi di numerosi episodi di violenza tali da qualificare la commissione di più categorie di crimini internazionali. Il caso di Bucha ha profilato l’eventuale commissione di un crimine di guerra, ma da testimonianze delle richiedenti asilo ucraine raccolte nei paesi limitrofi dove hanno cercato rifugio, si ipotizza che non si sia trattato di un episodio isolato[6], in linea con la denuncia di cui al paragrafo precedente.


La Comunità Internazionale si è quindi mossa, e l’azione è stata intrapresa a livello internazionale, accanto ad altre iniziative.

5. Il ruolo della Corte Penale Internazionale prima dell’invasione russa e della conseguente acutizzazione del conflitto


La Corte Penale Internazionale (CPI) è stata istituita nel 1998 con lo Statuto di Roma (Statuto). Si tratta di una Corte che si occupa di giudicare sui crimini di natura internazionale (crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio, crimine di aggressione) commessi dagli individui, non gli Stati, per i 123 Stati che ne sono parte. Tra questi non figurano tuttavia la Russia e l’Ucraina, preme chiarire, e quindi la CPI non avrebbe quindi competenza giurisdizionale (articolo 12 Statuto). Tuttavia, lo stesso art. 12 comma 3 e l’art. 44 del Regolamento di procedura e di prova individua la possibilità per la Corte di intervenire, consentendo ad uno Stato non parte dello Statuto di accettare la sua competenza, per i crimini internazionali di cui all’art. 5 (tranne che per il crimine di aggressione) dello Statuto commessi sul proprio territorio. Tale accettazione deve avvenire con deposito formale presso la Cancelleria della Corte. L’Ucraina ha fatto tale dichiarazione, il 9 aprile 2014 per i fatti commessi nelle regioni di Maidan, Donbass e Crimea, dal 21 novembre 2013 e il 22 febbraio 2014. Il periodo è stato poi esteso con un’ulteriore dichiarazione il 9 settembre 2015 fino a tempo indefinito. L’allora Procuratrice Fatou Bensouda il 25 aprile 2015 aveva quindi aperto, in forza delle disposizioni di cui sopra, una preliminary examination, fase preliminare di filtro prima della effettiva fase delle indagini (investigation, ex art. 53 del Regolamento anzi detto). In una dichiarazione dell’11 dicembre 2020, la Procuratrice affermava che tale fase poteva ritenersi conclusa e dichiarava che esistevano motivi fondati per indagare su una vasta serie di condotte inquadrabili come crimini di guerra e crimini contro l’umanità.


6. L’invasione russa e il mandato del Procuratore Karim Khan


A giugno 2021 è succeduto Karim Khan come Procuratore della CPI. L’intensificarsi delle ostilità e l’invasione dell’esercito russo ha portato Khan a confermare le conclusioni dell’Ufficio della Procura emesse nel precedente mandato e in una dichiarazione del 28 febbraio 2022, ribadendo la persistenza dei fondati motivi riguardo a potenziali commissioni di crimini internazionali, ha dichiarato l’apertura delle indagini. La Procura quindi procederà a svolgere le sue attività di indagini, estendendo la sua azione a quei crimini propri della sua giurisdizione nei confronti di qualsiasi parte attiva nel conflitto e commessi in qualsiasi parte del territorio ucraino. Nonostante fosse stato attivato dalla Procura l’iter ex art. 15, comma 3 dello Statuto con la relativa richiesta di autorizzazione alla Pre-Trial Chamber, un gruppo di Stati Parti, fra cui anche l’Italia, ha denunciato la situazione di persistente violazione del diritto internazionale umanitario tramite il referral previsto dall’art. 14, superando il filtro autorizzativo della Pre-Trial Chamber. Si è trattato di un importante momento di presa di posizione da parte della comunità internazionale, che si muove nella direzione della salvaguardia della pace nelle relazioni tra Stati e della prevenzione dell’impunità dei fatti commessi dall’esercito russo di Putin. Tale assertività si è mostrata anche in occasione della Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riunita il 2 marzo 2022, in cui 141 Stati su 192 votanti ha fermamente richiesto alla Russia di interrompere l’uso della forza e il ritiro completo ed incondizionato delle sue truppe dall’Ucraina.

CPI, Aja
Fig. 2 La sede della Corte Penale Internazionale presso l’Aja, in Olanda. Fonte: Sito di Onu Italia.

7. Riflessioni a freddo sull’azione intrapresa dalla CPI: alcune criticità avanzate


Partendo da un commento di Cuno J. Tarfusser[7], si possono individuare delle potenziali criticità all’orizzonte, che potrebbero minare l’intervento della CPI. La legittimazione attiva (referral ex art. 39) non è messa in discussione, quanto forse per certi versi quella passiva (precondition ex art. 12), poiché l’autore avanza l’ipotesi di un potenziale ‘vulnus’ alla validità delle indagini e la loro utilizzabilità come prove durante un potenziale procedimento giudiziario. Tarfusser mette in discussione il valore delle dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della Corte da parte dell’Ucraina di cui sopra, fondandole su presupposti storico-temporali diversi dal contesto attuale del conflitto. Ma l’ultima dichiarazione chiaramente statuisce l’assenza di limiti temporali, un governo diverso rispetto a quello che era in carico al tempo delle dichiarazioni non è ragione sufficiente, a mio avviso, per renderle obsolete. Certamente non aiuta che, in questi otto anni, il parlamento ucraino non abbia ancora ‘regolarizzato’ la propria posizione ratificando lo Statuto, ma la motivazione potrebbe trovarsi nel non essere in grado di fornire le risorse economiche e di personale richieste ad uno Stato membro. A questo vanno aggiunte poi altre problematiche [8], come detto dallo stesso Tarfusser, quale il generale problema che ha avuto in passato la CPI nel dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari, in special modo a dei molto probabili mandati di cattura nei confronti di responsabili di alto grado tra politici e militari. Non solo, le note tempistiche lunghe dei procedimenti (situazioni che compromettono il senso di giustizia, a vantaggio di un senso di impunità), quando il conflitto è ancora in corso, mette a rischio l’incolumità di chi investiga, ma anche l’integrità della chain of custody, ovvero la corretta raccolta delle prove.

Fig. 3 Mariupol devastata dai bombardamenti a 50 giorni dall’inizio del conflitto. Fonte: Reuters.

8. L’istituzione di una commissione internazionale di inchiesta del Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani


Parallelamente, con la Risoluzione del 4 marzo 2022 il Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (Consiglio) ha deciso di formare una commissione di inchiesta indipendente per indagare sulle possibili violazioni dei diritti umani commesse nel territorio ucraino a seguito dell’invasione. Il Consiglio ha fortemente condannato le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse dall’esercito russo, intimando alla Federazione Russa di cessare ogni ostilità e di ritirare le sue truppe velocemente per consentire l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione civile. Il compito della commissione è quello di accertare fatti, cause e responsabilità di eventuali violazioni del diritto internazionale ed evitare l’impunità per i crimini commessi [9]. Tale azione è stata intrapresa per sanzionare violazioni commesse dalla Russia in quanto Stato membro delle Convezioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli Aggiuntivi del 1977, nonché la Raccomandazione Generale n. 30 della Commissione per l’eliminazione della discriminazione delle donne nella prevenzione dei conflitti, gli stessi principi ed obiettivi indicate nella Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Piattaforma di Pechino e gli obblighi derivanti dalla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di violenza sulle donne (CEDAW), per citare gli strumenti rientranti nel sistema delle Nazioni Unite. Il 7 aprile del 2022 la Russia è stata espulsa dal Consiglio, a seguito delle numerose testimonianze delle efferatezze di Bucha[10].


9. Considerazioni finali


Nonostante le critiche che spesso vengono avanzate riguardo l’inerzia della Comunità Internazionale di fronte alle ingiustizie, questo caso ha dimostrato come la giustizia penale sia un’azione funzionale (con i suoi problemi) a far rispettare il diritto internazionale e la pace tra gli stati. Il Parlamento Europeo il 19 maggio 2022 ha approvato una risoluzione sulla lotta contro l’impunità sui crimini di guerra commessi in Ucraina. Nel testo, viene sollecitata l’Unione europea a sostenere l’istituzione di un Tribunale speciale per il crimine di aggressione commesso dalla Russia (e dalla Bielorussia), che sfugge, per come è impostato lo Statuto attualmente, alla competenza della CPI. Ma ciò implicherebbe una volontà della Russia a sottoporsi alla giurisdizione di questo ipotetico Tribunale, non ipotizzabile se non in presenza di un cambio di ‘regime’, come peraltro è successo per i precedenti Tribunali ad hoc. Accanto alla difficile fattibilità di una tale opzione, c’è una questione di opportunità di istituire un tale Tribunale in presenza di una oramai consolidata Corte Penale Internazionale. Un sistema di giustizia internazionale deve essere unitario per essere funzionale ed efficiente. La convivenza di una Corte e di un Tribunale operanti su un medesimo contesto di indagine e poi giudiziario porta inevitabili sovrapposizioni, specialmente nella perseguibilità delle stesse persone, responsabili sia dei crimini contro l’umanità e i crimini di guerra (competenza CPI) che del crimine di aggressione (dell’ipotetico Tribunale ad hoc). A discapito della reputazione del sistema di giustizia internazionale[11].


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Note

[1] Il concetto è stato adottato dalle Nazioni Unite e si riferisce allo stupro, alla schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, aborto forzato, sterilizzazione forzata, matrimonio forzato e ogni altra forma di violenza sessuale perpetrata durante o immediatamente dopo un conflitto armato. Per la definizione più completa: Conflict-Related Sexual Violence Report of the United Nations Secretary-General (S/2019/280). [2] United Nations, Human Rights Office of the High Commissioner, Situation of Human Rights in Ukraine in the Context of the Armed Attack by the Russian Federation, 24 February – 15 May 2022, p. 26, par. 98. [3] La stima (al 30 gennaio 2023) fatta dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani di vittime civili è di 7,110 e di feriti 11,547, da considerarsi al ribasso. [4] Non sono mancati casi, documentati, che hanno visto vittime anche gli uomini o, come nel caso del conflitto tra Ucraina e Russia, anche la comunità LGBTQIA+: DIRE, Alessandra Fabbretti, Senchenko (Insight): “In Ucraina c’è un emergenze di stupri di guerra”, 21.10.2022. [5] I crimini di guerra vengono suddivisi in due categorie: gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 1949 e dei suoi Protocolli Addizionali e gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nel quadro consolidato di diritto internazionale. La prima categoria riguarda la violazione di norme a tutela delle vittime dei conflitti armati (es. tortura), la seconda di violazioni di altre leggi ed usi che si sono consolidati nella cornice del diritto internazionale dei conflitti armati (es. violenze sessuali, stupro). [6] Si veda come esempio “Report Report of the fact-finding mission to Poland”, Council of Europe, Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees 30 May – 3 June 2022, pagina 20, paragrafo 91. [7] Cuno J. Tarfusser, “Le indagini della Corte Penale Internazionale “Into the situation of Ucraine” – Alcune criticità”, Giurisprudenza penale, 16 marzo 2022. Tarfusser è magistrato italiano ed è stato eletto giudice della Corte Penale Internazionale nel 2009 ed eletto Vicepresidente nel 2012. Il suo mandato è terminato nel 2018. [8] la criticità più rilevante che deve essere superata è la impossibilità di investigare sul crimine di aggressione, non essendo ricompreso nell’art. 5 dello Statuto. [9] Nel concreto il Consiglio ha sollecitato l’istituzione di una commissione indipendente di inchiesta, composta da tre esperti in diritti umani, al fine di indagare, tra le altre cose, sulle presunte violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e altri crimini commessi dalla Federazione Russa nel contesto dell’invasione ucraina. [10] Il Sole 24 Ore, “Bucha, prove sempre più schiaccianti dei massacri commessi dai russi”, 4 aprile 2022. [11] Meloni Chantal, “Il senso della giustizia penale internazionale di fronte alla guerra in Ucraina”, Questioni Giustizia.


Bibliografia/Sitografia



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